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leperditederivanti dalle operazioni di “scambio” di crediti con
partecipazioni sarebbero comunquededucibili in cinque quote
costanti, indipendentementedallemodalità tecniche con cui viene
realizzata l’operazione (cfr. Circ. n. 14/Edel 4 giugno 2014).
Va, poi, osservato, che le svalutazioni e leperditededucibili in
quinti si assumono al nettodelle rivalutazioni dei crediti risultanti in
bilancio. Con riguardo al valorefiscaledei crediti, si precisa che le
svalutazioni e leperdite (anche sededucibili per quinti) si intendono
integralmentededottenel periodod’imposta in cui vengono imputate
inbilancio. Conseguentemente il valorefiscaledel credito risulta
allineato a quellodi bilancio sicchè eventuali plus/minusvalenze
scaturenti dal successivo realizzodel creditodovranno essere
determinate con riguardo all’ultimo valoredi bilancio.
Ai fini IRAP, le rettifiche e le ripresedi valorenetteper
deterioramentodei crediti delle banche verso la clientela sono
deducibili/tassabili inquote costanti nell’eserciziodi imputazione a
conto economico enei quattro successivi1. Ledisposizioni in esame,
introdottedallaL. 147/2013 (c.d. Leggedi Stabilità), sono in vigore a
decorreredal periodod’imposta in corso al 31dicembre 2013.
3. – Il regimedegli altri crediti degli enti finanziari.
Sonodeducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR
leperdite “definitive” (da valutazione eda realizzo) inpresenza
di elementi certi eprecisi.
La norma introduce, tuttavia, diversi meccanismi presuntivi.
Il primomeccanismopresuntivoprevede la deducibilità inogni caso
quando il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia
conclusoun accordodi ristrutturazionedei debiti omologato ai sensi
dell’articolo 182-bis del R.D. 267/1942 (novità introdotta dal D.L.
83/2012). Inpresenzadi procedure concorsuali operauna automatica
deducibilità cheprescindeda ogni ulteriore verifica degli elementi
certi eprecisi, vista la evidenza oggettiva della illiquidità del debitore.
Per quanto riguarda il periodod’imposta della deduzione,
l’Agenzia ritiene che i requisiti di deducibilità siano integrati a partire
dalla data della sentenza odel provvedimentodi ammissione alla
procedura odel decretodi omologa dell’accordodi ristrutturazione.
Una volta aperta la procedura il periodod’imposta in cui dedurre
leperdite è individuato inbase alle ordinarie regoledi competenza,
sulla basedell’imputazione a bilanci conto economico,
sicchènon ènecessario attendere che i provvedimenti diventino
definitivi. In riferimento alla quantificazionedella perdita, assume
rilievo il principiodi derivazione e quindi l’importo imputato
a conto economico.
Il secondomeccanismopresuntivo (introdottodallaLeggedi
Stabilità) considera sussistenti gli elementi certi eprecisi quando si
realizza la cancellazione (derecognition) del creditodal bilancio,
in applicazionedei principi contabili (IAS e ITAGAAP) e ciò
indipendentementedalla sussistenza di un “evento estintivo”.
LaLeggedi Stabilitàha esteso l’applicazionedelmeccanismo
presuntivo a tutti i soggetti (precedentemente era limitato agli IAS
Adopter).
Il terzomeccanismopresuntivo (introdottodal D.L. 83/2012) assume
l’esistenza di elementi certi eprecisi inogni casoquando il credito sia
dimodesta entità2 e sia decorsounperiododi seimesi dalla scadenza
di pagamentodel credito stesso.