complessivodelle svalutazioni edegli accantonamenti dedotti nei
precedenti esercizi.
Per quanto riguarda il valorefiscalmente riconosciutodei crediti,
lo stesso è costituitodal valorenominale odi acquisizionedei crediti
conun conseguentedisallineamento tra il valoredi bilancio
(ridottodelle svalutazioni) e il valorefiscalmente riconosciuto.
5.- La conversionedei crediti bancari inpartecipazioni.
In casodi conversionedei crediti bancari inpartecipazioni, nel
bilanciobancario, redattoobbligatoriamente in conformità agli IAS,
viene effettuata la cancellazione (derecognition) del credito e viene
iscritta al fair value la partecipazione ricevuta in cambio. Se il fair
valuedella partecipazione, come spesso accade, è inferiore al valore
nominaledel debito estinto, la differenza viene imputata a conto
economico.
Taledifferenzanegativa secondo l’Agenzia delleEntrate (Circ. 42/E
del 2010 e 14/Edel 2014) è ordinariamentededucibile ai sensi ai
sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR inpresenza di elementi certi
eprecisi (se riferita ad altri crediti) ovvero, ai sensi dell’art. 106, del
TUIR inquote costanti (se riferita a crediti verso la clientela).
Il regime tributariodellepartecipazioni ricevute in cambiopotrebbe,
tuttavia, disincentivare le banche ad effettuare la conversione, in
quanto le relative svalutazioni sonofiscalmente irrilevanti, così come
leminusvalenzeda realizzo (inpresenza dei requisiti pex).
Inquesto contesto, l’art. 113 del TUIR consente alle banchedi
chiedere,mediantepresentazionedi istanza di interpelloordinario, la
disapplicazionedel regimepex edi ottenere l’equiparazione ai crediti
(ai fini degli artt. 101, comma 5, e 106del TUIR) dellepartecipazioni
acquisitenell’ambitodi interventi finalizzati al recuperodei crediti o
derivanti dalla conversionedei crediti in azioni.
In casodi accoglimentodell’istanza di interpello, l’ultimo valore
fiscaledei crediti estinti o convertiti è trasferito alle azioni ricevute.
L’eventualedifferenzialenegativo tra il fair valuedella partecipazione
e l’ultimo valorefiscaledel creditononpuò assumere rilevanza
autonomama concorrerà a determinare l’ammontaredelle
svalutazioni dei crediti odelleperdite su crediti fiscalmente
deducibile (ai sensi dell’art. 106ovvero 101, comma 5) al terminedel
periodod’imposta in cui avviene l’acquisizionedellepartecipazioni o
la conversionedei crediti.
Le principali conseguenze del regime speciale qui in esame
possono essere così riassunte:
alla partecipazione, nei limiti del valorenominaledel credito estintoo
convertito, sarà applicato lo stesso regimefiscaledel credito;
leperditedi valoredellepartecipazioni rilevano come svalutazioni
deducibili ex art. 106del TUIR,mentre gli apprezzamenti delle
partecipazioni rilevano come ripristini di valore imponibili (nei limiti
del valorenominaledel credito);
i plusvalori, che eccedano il valorenominaledei crediti estinti
o convertiti, conseguiti in sededi realizzodella partecipazione,
saranno trattati comeplusvalenzeda realizzodellepartecipazioni
(con applicazionedell’art. 87del TUIR, quandone sussistano i
presupposti). La differenzanegativa tra il prezzodi cessionedella
partecipazione e l’ultimo valorefiscaledella stessa (assimilata adun
credito) costituisceuna perdita su crediti (deducibile ex art. 106,
comma 3 se “credito verso la clientela” ed ex. art. 101, comma 5 se
“altro credito”).
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