L’Amministrazionefinanziariaha chiarito che la data di scadenza
del terminedi seimesi rappresenta ilmomento a partiredal quale la
perdita può esserefiscalmentededotta.
La perdita diviene effettivamentededucibile solonell’esercizio in cui
è imputata a conto economico.
NellaCirc. n. 26/Edel 2013 l’Agenzia specifica che la “modesta
entità” va valutata inbase al valorenominaledel credito (i.e.,
prescindendoda eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile
efiscale). Inpresenza di crediti acquisitimediante atti traslativi
va considerato il corrispettivodi acquisto e, in casodi riscossione
parzialedel creditoda partedel creditore, il valorenominale va
considerato al nettodegli importi incassati. Non assumono rilevanza
gli interessi dimora, gli oneri accessori addebitati al debitore in caso
di inadempimento.
Il quartomeccanismopresuntivo3opera in casodi prescrizionedel
credito (art. 2934 c.c.), la quale comporta la perdita di qualsiasi
diritto giuridico, economico epatrimoniale sulla posta creditoria
e la cristallizzazionedella perdita. Lanorma trova applicazione
indipendentementedall’importodel creditoprescritto.
In assenza di operatività di unodeimeccanismi presuntivi ènecessario
dimostrare la sussistenza di elementi certi eprecisi.
Per quanto riguarda leperditeda valutazione, la definitività discende
da una situazione oggettiva di insolvenzanon temporanea, ossia
da una situazionedi illiquidità del debitore taleda far escludere
la possibilità di un futuro soddisfacimentodella pretesa
(cfr. Circ. 26/Edel 2013).
Per quanto riguarda leperditeda realizzo ènecessario riferirsi alla
nozionedi atto realizzativo, che corrisponde alle ipotesi di cessione
del credito, transazione con il debitore (che comporti riduzione
definitiva del debitoodegli interessi,motivata dalledifficoltà
finanziariedel debitore) e rinuncia al credito.
L’Agenzia sostiene la tesi secondo cui, anche in casodi atti realizzativi,
la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata casoper
caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazionedella
definitiva inesigibilità del credito4.
4. La disciplina applicabile ai soggetti industriali e commerciali.
Per quanto riguarda i soggetti industriali e commerciali, leperdite
definitive, (da realizzooda valutazione), sonodeducibili ai sensi
dell’art. 101, comma 5del TUIR, secondo imedesimi criteri descritti
al precedente § 3. Leperdite “potenziali” sonodeducibili secondo
il regime forfetariodi cui all’art. 106, commi 1 e 2, del TUIR. In
particolare, èprevisto che le svalutazioni e gli accantonamenti siano
deducibili in ciascunperiodod’impostanei limiti dello 0,50%del
valorenominale odi acquisizionedei crediti risultanti inbilancio.
La deduzionenon èpiù ammessa quando l’ammontare complessivo
delle svalutazioni operate edegli accantonamenti raggiunga il 5%del
valorenominale odi acquisizionedei crediti iscritti inbilancio alla
finedell’esercizio.
L’eventuale eccedenza chedovesse verificarsi concorre
a formare il reddito.
Leperditedefinitive su crediti, determinate con riferimento al valore
nominale odi acquisizione, sonodeducibili anorma dell’articolo 101,
comma 5, del TUIR limitatamente alla parte che eccede l’ammontare