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risultato economico raggiunto con le operazioni previste, per cui
in alcuni casi si è profilato, sotto lo schermo giuridico dell’accordo
di ristrutturazione, un commissariamento di fatto dell’impresa da
parte delle banche se non una gestione “quasi diretta” da parte
del sistema bancario delle operazioni programmate, soprattutto
per quanto riguarda la valorizzazione degli asset immobiliari. E’
indubbio però che, contrariamente a quanto accaduto fino ad ora,
agli accordi di ristrutturazione potrebbero utilmente ricorrere
anche le normali imprese a condizione però che non si attenda
un eccessivo aggravamento della situazione di crisi. I ricorsi per
ammissione a concordato preventivo hanno avuto invece una crescita
esponenziale a seguito della modifica della disciplina con riforma del
2006 e soprattutto dopo l’introduzione nel 2012 del c.d. ricorso per
concordato in bianco che consente all’impresa debitrice di bloccare
tutti i pagamenti, ogni azione esecutiva per il recupero dei crediti
e le iscrizioni ipotecarie, per un arco temporale che può arrivare ai
180 giorni, sulla base della sola dichiarazione di voler formulare una
proposta di concordato preventivo.
Perchè in questo periodo vi sono state tante critiche rispetto
al funzionamento del concordato preventivo ?
Certamente si sono verificati molti casi di abuso del c.d. concordato
in bianco. Il blocco automatico di tutti i pagamenti sulla base della
sola dichiarazione del debitore, che alla scadenza del termine può
poi anche non proporre alcun concordato, ha reso possibile un uso
strumentale dell’istituto solo per guadagnare tempo senza alcuna seria
volontà di sottoporre un piano ai creditori.
Ma le perplessità hanno investito alcuni aspetti della stessa disciplina
del concordato come uscita dalla riforma del 2006.
Fino ad allora la proposta di concordato preventivo doveva prevedere
il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento
dei creditori chirografari nella misura di almeno il 40% . Per
l’approvazione della proposta occorreva oltre alla maggioranza dei
crediti anche la maggioranza di teste e il tribunale omologava il
concordato solo se l’imprenditore era meritevole e se vi era certezza
del pagamento delle percentuali previste dalla legge per cui venivano
spesso richieste, in caso di concordato per cessione dei beni, delle
garanzie integrative. Dopo la riforma possono essere falcidiati anche i
crediti muniti di privilegio generale come quelli di lavoratori, erario,
artigiani; non è più prevista una percentuale minima per cui si può
proporre anche il pagamento dei crediti nella misura ad esempio
del 2%, per l’approvazione non è più richiesta la maggioranza di
teste, per cui il concordato può essere omologato anche con il voto
favorevole di un solo creditore, ed è venuto meno ogni vaglio di
meritevolezza. Questa impostazione, decisamente peggiorativa pe
la tutela dei creditori, era stata giustificato in nome dell’esigenza di
privilegiare la conservazione dell’attività d’impresa. Nei fatti però è
accaduto che i concordati proposti per il risanamento dell’impresa
sono stati pochissimi mentre la stragrande maggioranza, più dell’80%,
hanno riguardato imprese che avevano già cessato ogni attività
e sono consistiti nella semplice cessione dei beni ai creditori. In
circa metà dei concordati la percentuale di pagamento offerta ai
creditori chirografari è stata tra l’1% e il 20%. Ma il risultato in fase
di esecuzione è stato ben peggiore: presso il Tribunale di Milano, per
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