misura congrua enon eccessiva anche tenuto contodell’eventuale
dirittodel committentedi ottenere, omeno, il risarcimentodel
maggior danno (oltre lamisura delle penali).
Il contrattodeve, altresì, prevedereuna disciplina puntualedelle
operazioni di collaudodelle opere eseguite chedevono avvenire: (i)
in contraddittorio tra leparti, (ii) conmeccanismi che consentano
all’appaltatoredi rimediare agli eventuali difettiminori anche oltre la
data di scadenza senza incorrerenel pagamentodellepenali; (iii) con
la possibilità di sottoporre eventuali dispute inmerito alla corretta e
completa ultimazione dei lavori alla decisionedi unoopiù esperti.
L’espertoo il collegiodi esperti dovrebbero avere, più in generale,
la funzione di dirimere ogni eventualedisputa di tipo tecnico
inerente all’esecuzione del contratto. Tali soggetti devono essere
nominati da entrambe leparti ovvero, in assenza di accordo, da un
terzo (normalmente da un soggetto che rappresenta una categoria
professionale: in Italia, per esempio, Presidentedell’Albodegli
Ingegneri eArchitetti). Detta clausola dovrebbe prevedere termini
brevi sia per lanomina cheper la soluzione del quesito.
3.4 Interruzionedel rapporto contrattuale
Nell’ipotesi in cui il committentepretenda undirittodi recedere
inqualsiasimomentodal contratto, è opportuno che l’appaltatore
si tuteli inserendouna disciplina chepreveda un compenso
a suo favore.
Èpossibilemutuare la previsione contenutanell’art. 1671 cod.
civ. italiano secondo il quale – in casodi recessodel committente –
all’appaltatore deve essere corrispostoun indennizzo che copra:
i lavori eseguiti;
le spese sostenute;
ilmancato guadagno.
L’appaltatoredovrebbe altresì proteggersi inserendodelle fattispecie
di risoluzionedi dirittodel contratto in caso il committentenon
adempia agli obblighi a suo carico, per esempio:
qualoranon effettui il pagamentodel corrispettivonei termini pattuiti;
(nell’appaltodi servizi) qualora il progettonon venga realizzato in
linea con gli standardqualitativi del progettista.
3.5Sospensionedei lavori
Nei contratti di appalto (siad’opera chedi servizi) vi sono spessodelle
previsioni che contengono il dirittodel committentedi sospendere i
lavori. Inquesto caso, èopportuno che il contratto contenga:
un terminemassimodella sospensione (per evitare che l’appaltatore
debba rimanere in attesaper unperiodo indeterminato) conun
collegatodirittodell’appaltatore a recedere se tale termine viene
superato;
un termineminimoper la ripresadei lavori (qualora il committente
interrompa la sospensione) per consentire all’appaltatoredi
riprendere l’esecuzionedel contratto edi organizzare leproprie
risorse inun tempo congruo;
un indennizzo idoneo a compensare, quantomeno, i costi del cantiere
edel personaledi vigilanza o altre voci comunque attivenel periododi
sospensione.
3.6Diritti proprietà intellettuale
Nell’appaltodi servizi tutti i diritti sul progetto realizzato
(ed i relativimateriali prodotti) dovrebbero restare in capo
all’appaltatore. Inparticolare, il contrattodeve prevedere una
clausola inbase alla quale tutti i diritti di proprietà intellettuale
(compresi brevetti, diritti d’autore,marchi, informazioni
confidenziali) sui tutti i progetti, disegni, design,modelli, grafici,
report, ideati, sviluppati creati inqualsiasimododal progettista
sarannodi sua esclusiva proprietà.
Tali diritti vengono concessi in licenza gratuita al committente
esclusivamente per quantonecessario allamessa inopera del
progetto commissionato. Quando l’intervento viene realizzato
conmodifiche sostanziali rispetto al progettodel professionista, il
contrattodeve prevedere il dirittodi quest’ultimodi disconoscere
la paternità dell’opera ed il committente sarà tenuto a non indicare
il nome del consulente come autore o coautore del progetto in
pubblicazioni, riproduzioni omateriale promozionale.
R
APPORTO
2014
SULLAPRESENZADELLE IMPRESEDI COSTRUZIONE ITALIA
Paesi
Cantieri
Importo
quota
imprese
italiane
Cantie
numero milioni euro milioni euro numer
UE
Belgio
Bulgaria
1
5,0
Croazia
Danimarca
2
81,8
Francia
8
88,7
Germania
Grecia
1
12,6
Irlanda
Malta
Paesi Bassi
Polonia
5
372,0
RegnoUnito
Romania
4
304,4
Slovacchia
2
0,9
Spagna
Svezia
1
0,5
TotaleUE
24
865,9
0,0
EuropaextraUE
Albania
Bielorussia
1
0,1
Georgia
1
0,1
Montenegro
Russia
12
52,3
Serbia
1
31,5
Svizzera
13
148,2
Turchia
5
659,0
Ucraina
TotaleEuropaextraUE
33
891,3
0,0
NordAfrica
Algeria
25 1.950,0
Egitto
1
0,0
Libia
5 1.023,8
Marocco
1
31,0
Tunisia
3
69,8
TotaleNordAfrica
35 3.074,6
0,0
AfricaSub-Sahariana
Angola
1
11,0
Camerun
Costad'Avorio
Etiopia
1
0,1
Gabon
1
5,0
Isoledi CapoVerde
Kenia
Lesotho
1
5,2
Mozambico
4
140,8
Namibia
1
213,5
Nigeria
22
39,6
Repubblicadel Congo
16
296,0
SierraLeone
1
22,6
SudAfrica
4
295,8
Zambia
Zimbabwe
1
0,1
TotaleAfricaSub-Sahariana
53 1.029,6
0,0
Nuove commesse 2013
Allegato 2 –Tabella riepilogativadelle com
TABELLADELLE COMMESSE PERPAESE