022_023
legale
Avv.MarcoRinaldi
StudioGianni,Origoni,Grippo, Cappelli&Partners
Fotodi:MatteoPiazza
Spunti per la definizione
di appalti d’opera
e di servizi in giurisdizioni
straniere
L
anegoziazione e la stipulazionedi contratti di appalto (d’opera
edi servizi)nel contestodi giurisdizioni stranierepresenta
alcuni profili di criticitàderivanti non solodalla ovviadifficoltà
determinatadall’utilizzodi una linguadiversama, soprattutto,
dall’estraneitàdel sistema giuridicodel paesenel quale il progettoo
l’incaricodeve essere realizzato.
Le considerazioni che seguono – lungi dal voler fornireun’analisi
completadellamateria – si limitano a fornire alcuni suggerimenti
chepossono esseredi aiutonelladefinizionedi questi accordi con
particolare attenzione:
_allequestioni che richiedono l’applicazionedelle cosiddette
“normedi conflitto”, vale adire leprevisioni di diritto internazionale
privato chehanno lafinalitàdi individuarequale leggedebba essere
applicabile a rapporti chepresentino elementi di estraneità (per
esempio, controparte straniera, esecuzionedelleopere all’estero). Ci
riferiamo, inparticolare, alla sceltadella legge applicabile al contratto
ed agli organi ai quali affidare la risoluzionedelle controversie;
_ad altri profili, chepossono assumereun’importanza specifica in
questo tipodi contratti, alla lucedella loro esecuzione inunpaese
straniero. Ad esempio: ladefinizionedelle varianti, i costi aggiuntivi
a caricodell’appaltatore; i collaudi e le relativedisputedi natura
tecnica, i diritti proprietà intellettuale; l’interruzione e la sospensione
del rapporto contrattuale.
1.La legge applicabile al contratto
Unprimoprofilodi natura generale riguarda la legge applicabile
al contratto. Il fatto che il contratto sia eseguito all’esteroovvero
sia sottoscritto conun soggetto appartenente aduna giurisdizione
stranieranon comportanecessariamente l’applicazionedi leggi
diversedaquella italiana. Il sistemadi diritto internazionaleprivato
in Italia – che èfinalizzato ad individuare la legge applicabile in
fattispecie con elementi di estraneità (per es. contraenti di paesi
diversi o contrattoda adempiere inunpaese straniero) – consente,
infatti, alleparti di sceglierequaledisciplina si debba applicare al
contratto. In Italia, il settore è regolatoprincipalmentedalla leggen.
218del 31maggio 1995 eda alcune convenzioni internazionali. Con
riferimento ai contratti, l’art. 57della leggen. 218/1995, dispone
che “Leobbligazioni contrattuali sono inogni caso regolatedalla
Convenzionedi Romadel 19giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18dicembre 1984,
n. 975, senzapregiudiziodelle altre convenzioni internazionali, in
quanto applicabili.” LaConvenzionedi Roma è entrata in vigore il 1°
aprile 1991 (e successivamentemodificata con il RegolamentoCEdel
17 giugno 2008n. 593, efficacedal 17dicembre 2009) eprevedeuna
disciplinauniforme, a livello europeo, dei conflitti di leggenel campo
delleobbligazioni contrattuali. L’art. 3di taleConvenzione stabilisce
unprincipio generale, confermatodal RegolamentoCEn. 593/2008,
inbase al quale leparti sono liberedi determinare –preferibilmente
per iscritto –quale leggedovrà governare il loro rapporto contrattuale.
La sceltadella legge applicabilenon è illimitatama è soggetta
ad alcune restrizioni. Inparticolare la legge sceltadalleparti
contrattuali nonpotrà trovare applicazionenell’ipotesi di conflittoo
incompatibilità con:
(a)norme imperative straniere;
(b)norme cogenti riguardanti la giurisdizionedi Corti straniere;
(c)altrenorme imperative (per es. inmateriafiscale, ambientale,
lavoristica chenonpossono esserederogate tra leparti);
(d)principi di ordinepubblico.
L’operatore che intendeoperare all’esteroha, ovviamente, interesse
a subordinare il contratto alla legge italiana, che governerà, dunque,