2. Risoluzionedelle controversie
LeParti devono indicarenel contrattoqualeAutorità sarà tenuta a
decidere inmerito alle eventuali controversie chedovessero emergere
in relazione alla sua corretta interpretazione ed esecuzione.
Anchequi, grazie allenormedi conflittodi diritto internazionale
privato, leParti possono indicare la giurisdizione allaqualedovrà
essere affidata ladefinizionedell’eventuale contenzioso.
In alternativa, le stessepossono sceglieredi risolvere la lite conun
arbitrato internazionale. Ciascunadelle suddette ipotesi presenta,
ovviamente, vantaggi e svantaggi.
2.1Sceltadel foro italiano
I limiti della giurisdizionedel giudicedi undeterminatoordinamento
nei confronti di altre giurisdizioni sono regolati a livello comunitario
dal RegolamentoCEdel 22dicembre 2000n. 44/2001, entrato
in vigore il 1°marzo 2002 chedal gennaio 2015 sarà sostituitodal
RegolamentoCEdel 12dicembre 2012n. 1215/2012nonchédalla
Convenzionedi Luganodel 16 settembre 1988.
Tra gli Stati dellaComunitàEuropea e la solaDanimarca, chenon
ha adottato il RegCE 44/2001, continua a trovare applicazione la
Convenzionedi Bruxelles del 27 settembre 1968.
Il RegolamentoCEdel 22dicembre 2000n. 44/2001garantisce alle
parti contrattuali (unadellequali deve esseredomiciliatanel territorio
di uno stato contraentedell’UnioneEuropea) il dirittodi scegliere
la giurisdizionedi undeterminato giudice sia attraversouna specifica
pattuizione (art. 23) sia implicitamente (art. 24).
Quanto ai Paesi extracomunitari, occorre valutarepreliminarmente,
di volta in volta, se esistauna specifica convenzionebilaterale che
regoli lamateria. In generale, con riferimento alle controversie
conpaesi non rientranti nella comunità europea, il giudice italiano
farà riferimento alla già citata leggen.218/1995 che, apropria
volta, richiama laConvenzionedi Bruxelles del 27 settembre 1968
laquale consente alleParti, adeterminate condizioni, di pattuire
espressamentenel contrattoquale giudice sia esclusivamente
competente a conosceredelle controversienascenti dallo stesso
(art. 17). Ed è evidente chemaggiore è la forza contrattuale
dell’appaltatore,maggiori saranno le chances di imporreuna clausola
che subordini ogni decisione inerente al contenzioso al giudice
italiano. La sceltadel foro italianopresenta ovvi vantaggi quali: (i) la
familiarità con il sistema giuridicodi riferimento; (ii) lanecessitàdi
nominare soloun legale italianoper la consulenza ed assistenza in
giudizio; (iii) lapossibilitàdi ottenere l’emissionedi provvedimenti
cautelari ovverodi avviareprocedimenti conun’istruttoria semplificata
(come, ad es. il decreto ingiuntivo) che consentonodi ottenere
rapidamenteun titolo esecutivoper azionare il propriodiritto
(circostanza, quest’ultima, rilevanteper l’ipotesi in cui il Committente
nonpaghi i corrispettivi dovuti nei tempi contrattualmenteprefissati);
(iv) lapossibilitàdi vedere coinvolti consulenti tecnici d’ufficio locali.
Ovviamente, ladecisionedel Giudice italianoper essere eseguita in
unpaese stranierodovrà essere sottoposta allaproceduraprevista a
livello localeper il riconoscimento ed esecuzionedi provvedimenti
emessi all’estero. Lo svantaggioprincipaledi questa soluzione consiste
principalmentenel fatto che, ove fossenecessariopromuovere in Italia
ungiudizioordinariodi cognizioneper l’accertamentodel proprio
dirittodi credito, il procedimento, per il primo gradodi giudizio,
potrebbe avereunaduratamoltopenalizzanteper leparti.
2.2Sceltadel foro straniero
Questa soluzione (che, a volte, èdifficilmentenegoziabile se il
committente è inunaposizionedi forza) presentaprevalentemente
svantaggi per l’appaltatore italiano, tenuto conto: (i) della estraneità
del sistema giuridicodella controparte contrattuale (che, soprattutto
per i paesi extraeuropei, potrebbe ispirarsi aprincipi sostanzialmente
difformi dai nostri); (ii) dellanecessitàdi incaricareun legale
stranieroper l’assistenza in giudizio (iii) dellepossibili contiguità fra
giudici, consulenti, autorità locali e l’avversario; (iv) degli eventuali
costi aggiuntivi determinati dallanecessitàdi tradurre gli atti giudiziali
e, sedel caso, i documenti prodotti ingiudizio.
Nell’ipotesi in cui leparti abbiano scelto comunquedi applicare
la legge italiana (nonostante la giurisdizionedel foro straniero), al
vantaggiodi applicare lanostranormativa si accompagnerebbe la
necessitàdi incaricare almenodue legali: quello italiano che si occupi
delmerito tecnicodella controversia equello stranieroper gli aspetti
procedurali (conun evidente aggraviodi costi per l’appaltatore).
2.3Arbitrato
Leparti possono, infine, decideredi subordinare ladefinizionedelle
controversie adunoopiù arbitri.
Nellaprassi dei contratti internazionali, leparti decidono
normalmentedi avvalersi di un c.d. arbitrato “amministrato”, vale
adiredisciplinatodai regolamenti di istituzioni internazionali, per
esempio: la International Chamber of Commercedi Parigi, laLondon
Court of International Arbitration, laCameraArbitralediMilano.
Questa soluzionepresenta alcuni vantaggi comeprincipalmente: (i)
la rapiditàdel procedimento (inmedia, 6mesi dalla costituzionedel
Collegio arbitrale salva lanecessitàdi svolgere eventuali accertamenti
tecnici); (ii) le specifiche competenzedegli arbitri nominati ai base ai
regolamenti arbitrali, anchepermaterie tecniche.
Il principale svantaggioderiva, invece, dai costi dellaprocedura (che
variano, comunque, inbase alle tariffedi ciascun ente arbitrale) che
sono sensibilmente superiori ai costi di un contenziosodi fronte
al giudiceordinario. Se ladecisionepronunciatadagli arbitri (c.d.
lodo) deve essere eseguita inunpaesediversoda quellodella sede
dell’arbitrato, la stessadovrà esserepreliminarmentedelibata e
resa esecutivadall’autorità giudiziaria a tal finepreposta secondo
l’ordinamento giuridicodel paese stranierodove il lododovrà essere
portato ad esecuzione.
3. Alcune clausole tipiche
Esistono alcune clausole standard che sononormalmenteoggetto
di negoziazionenel contestodi questi rapporti contrattuali edper
lequali èopportuno che l’appaltatore introducadelleprevisioni di
idonea tutela.
3.1Definizionedell’oggettodel contratto e varianti
Nei contratti c.d. lump sumnell’ambitodei quali leprestazioni
dell’appaltatore vengono remunerate a forfait conuna somma
omnicomprensiva, spesso tutte leopere e i servizi posti a caricodi
quest’ultimo venganodeclinati inmaniera estremamente ampia e
generica. Nellaprassi, l’effettodi questeprevisioni èdi consentire
al committentedi pretenderedall’appaltatoreuno spettromolto
ampiodi prestazioni (anche in variante rispetto aquanto inizialmente
pattuito) senzadover corrispondere alcun corrispettivo aggiuntivo.
Al finedi evitarequesto rischio ènecessario introdurrenel contratto:
unadefinizionemoltodettagliatadell’oggettodel contratto stesso al
finedi evitare che l’ambitodelleprestazioni dell’appaltatore
vengapoi esteso;
unadisciplinapuntualedelle varianti che individui quelle che
rientranonel corrispettivo ad importopattuito equelle che invece
devono essere remunerate separatamente (per es. èpossibilemutuare
art. 1660 cod. civ. chedispone: “se l’importodelle variazioni supera il
sestodel prezzo complessivo convenuto, l’appaltatorepuò recedere
dal contratto epuòottenereun’equa indennità”);
unaprevisione che escludaprestazioni di naturadifferentedaquelle
oggettodel contratto.
3.2Corrispettivo e costi aggiuntivi dell’appaltatore
Inogni contrattod’appalto –ma, amaggior ragione, quelli che
devono essere eseguiti all’estero – èdi primaria importanza
identificare correttamentequali prestazioni nondevono essere
ricompresenel corrispettivodell’appalto.
L’adempimentodel contratto inunpaese straniero, infatti, può
richiederedelle spese aggiuntive chepossono assumereunpeso
consistente anche indipendentementedal valoredel contratto. Ci
rifermiamo, ad esempio, ai costi relativi a: trasferteper gli incontri
con il committentenei luoghi in cui il progetto viene sviluppato
(aerei, taxi, alberghi, ecc.); numerodi copiedelladocumentazione
progettuale chedeve essereprodotta; eventuali spedizionedi
elaborati, specimeno altromaterialenel paese straniero; traduzioni
delladocumentazionenella lingua straniera; prestazioni degli